Mediazione – Le novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia

DiGiancarlo Renzetti

Mediazione – Le novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia

Il Decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. Riforma Cartabia, ha introdotto rilevanti novità nella procedura di mediazione civile e commerciale. La mediazione civile e commerciale è una procedura finalizzata al raggiungimento di un accordo amichevole per la risoluzione o la composizione di una controversia tramite l’ausilio di un terzo imparziale: il Mediatore. Obiettivo dichiarato della riforma, al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNNR, è quello di estendere il ricorso alle ADR per ridurre il contenzioso e la durata dei procedimenti.
Esaminiamo ora in dettaglio le novità introdotte con la riforma.
Ampliamento materie
La mediazione obbligatoria viene estesa alle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Tali materie si sommano a quelle già in essere: con-dominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assi-curativi, bancari e finanziari.
In tali materie, dunque, l’espletamento della mediazione costituisce condizione di procedibilità.
Secondo i dati ministeriali le materie oggetto di mediazione obbligatoria a seguito della riforma passano dall’8,5% al 20/25%.
Vi è poi da tenere presente che oltre alle nuove materie la riforma Cartabia prevede che, nel caso di clausole di mediazione, previste da patto contrattuale o statutario, l’espletamento della mediazione sia condizione di pro-cedibilità della mediazione stessa.
Tali clausole hanno valore cogente e pertanto in caso di controversia, le parti dovranno preventivamente esperire la mediazione pena la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.

Eliminazione incontro filtro

Vi è una modifica radicale del primo incontro che da informativo/programmatico diviene effettivo.

Le parti dovranno essere presenti e cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Il Mediatore, sin dall’avvio, esposte funzione e modalità svolgimento della mediazione, opera perché le parti raggiungano un accorso di conciliazione.
Viene pertanto meno la c.d. doppia fase.
Prima della riforma, al primo incontro il Mediatore il-lustrava finalità e modalità mediazione e chiedeva alle parti se intendevano entrare in mediazione.
Se anche una sola delle parti diceva no la procedura si chiudeva senza l’avvio della mediazione vera e propria. Per rafforzare il tentativo di mediazione l’art. 8 D.Lgs 28/10 post Cartabia prevede che le parti “partecipano personalmente” alla procedura e solo “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia”.

Durata

Il primo incontro tra le parti dovrà tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della do-manda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La mediazione si deve concludere entro 3 mesi prorogabili di ulteriori 3 mesi con accordo sottoscritto dalle parti.
Il termine di durata della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

Incentivi alla presenza delle parti tramite sanzioni processuali ed agevolazioni fiscali

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ex art. 116, 2°comma cpc.
In caso di mediazione obbligatoria la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo è condannata al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Il giudice, su istanza di parte, può inoltre condannare il soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore, nel massimo, alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Per le amministrazioni pubbliche, storicamente restie a partecipare alla mediazione, è stata prevista la responsabilità contabile cui sono assoggettati i funzionari del-la PA che, senza giustificato motivo, non partecipino o non sottoscrivano accordi di mediazione.
Il Giudice, verificata la mancata partecipazione alla procedura, trasmette segnalazione al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, e all’Autorità di vigilanza nel caso di soggetti vigilati. Fortunatamente, oltre al bastone, è prevista anche la carota sotto forma di esonero di responsabilità contabile. In caso di conclusione della mediazione, l’eventuale responsabilità, si ha solo per dolo o colpa grave.

Incentivi alla mediazione tramite agevolazione fi-scale

Esenzione dall’ imposta di registro per l’accordo di mediazione che è stata portata da € 50.000,00 ad € 100.000,00.
L’esenzione si applica a tutte le procedure di mediazione: obbligatoria, delegata, volontaria e contrattuale. È rimasta invariata l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto per tutti i documenti for-mati nel procedimento.
Quando è raggiunto accordo di conciliazione, le par-ti hanno diritto ad un credito d’imposta commisurato all’ indennità corrisposta fino ad euro 600 nei casi di mediazione obbligatoria. Quando la mediazione è de-mandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di media-zione, sino ad euro 600.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
I crediti d’imposta sono utilizzabili fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche.
In caso di conciliazione in corso di giudizio è previsto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contri-buto unificato versato fino ad euro 518.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto, per le mediazioni obbligatorie, un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 5-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro 24.000.
La domanda va presentata tramite la piattaforma digi-tale ministeriale usando l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’.
La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC in cui ricevere le comunicazioni (altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).
Se vengono presentate più richieste di riconoscimento di crediti va presentata un’unica domanda annuale.

Costi

Sono oggi previste le spese di avvio, l’indennità di primo incontro ed in caso di successo o prosecuzione l’indennità di mediazione.
L’art. 17 comma 3 prevede che “Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro; quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori”.
Entrando subito nel vivo della mediazione è previsto oltre ai pagamenti delle spese di avvio, il pagamento dell’indennità di mediazione.
In caso di conciliazione al primo incontro è prevista una maggiorazione del dieci per cento.
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo è prevista una maggiorazione del venticinque per cento. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.
È previsto un tariffario pubblico valevole sia per gli Organismi pubblici che per quelli privati in tema di mediazione obbligatoria.
Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
Le spese di mediazione costituiscono obbligazione solidale a carico di tutte le parti.

Il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato viene ora riconosciuto anche nel procedimento di mediazione.
Il patrocinio opera solo in caso di successo della mediazione.
L’avvocato deve naturalmente essere iscritto nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato.
L’istanza di ammissione va presenta al Consiglio dell’Or-dine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente
L’ammissione al patrocinio è valida per l’intero procedi-mento di mediazione.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, su istanza dell’avvocato, il Consiglio dell’Ordine che ha deliberato l’ammissione la conferma.
L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione.

La mediazione telematica

Trova una sua disciplina permanente dopo la fase emergenziale da pandemia.
Quando la mediazione è telematica, ogni atto del pro-cedimento è creato e firmato secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e può essere inviato tramite posta elettronica certificata o altri ser-vizi di recapito certificato. Gli incontri possono essere effettuati con collegamenti audiovisivi da remoto, che garantiscano la contemporanea, reale e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Ogni parte può richiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o di persona.
Alla fine della mediazione, il Mediatore crea un unico documento digitale contenente il verbale e l’eventuale accordo, e lo invia alle parti per la firma tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Derogabilità competenza per territorio

Le parti possono derogare alla competenza territoriale dell’Organismo che è determinata in base a quella del Tribunale competente per l’eventuale successivo giudizio.
Utilizzo della relazione del consulente tecnico in mediazione CTM
Il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e al momento della no-mina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione tecnica.
La relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel pro-cedimento di opposizione l’onere di presentare la do-manda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
È stata così chiarita una questione durata anni e che aveva visto il susseguirsi di pronunce giurisdizionali contraddittorie.

In materia di condominio

L’amministratore di condominio può attivare una procedura di mediazione, aderirvi e parteciparvi, senza dover ottenere una delega/autorizzazione dall’assemblea dei con-domini; solo l’eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal Mediatore saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea (art. 5-ter).
Se l’approvazione non avviene entro il termine previ-sto, la conciliazione si considera non conclusa.
Innalzamento dei requisiti di qualità degli organi-mi di mediazione e dei mediatori
Per i Mediatori è prevista una maggiore durata dei corsi di formazione, la formazione continua ed una maggiore qualificazione dei formatori.
Per gli Organismi è richiesta:
a)l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b)la previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa del-le controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
c)l’impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa del-le controversie quando ha un interesse nella lite.

La magistratura è più coinvolta

Ai fini della valutazione del magistrato saranno considerate anche la frequentazione di seminari e corsi di mediazione, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi.
Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito del-la loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
Viene Implementata la possibilità di mandare le parti in mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni, anche in appello.
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Queste in sintesi le novità introdotte con la riforma. Ma quale valutazione della mediazione si può fare oggi? Il bilancio della mediazione nel suo primo decennio di attuazione è un bilancio “double face” che risente probabilmente del peccato originale della sua obbligatorietà.
Il rapporto tra accordi raggiunti e mediazioni attivate è stato complessivamente del 15%.
In molte procedure la parte chiamata non si è presentata.
Quando le parti si sono sedute al tavolo ed hanno superato “l’incontro filtro” il tasso di accordi è salito al 47%. Non a caso una delle prime modifiche introdotte dalla riforma ha riguardato il rafforzamento della partecipa-zione delle parti agli incontri di mediazione e l’abolizione dell’incontro filtro.
Vedremo se queste modifiche favoriranno l’uso della
mediazione.

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