Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

DiGiancarlo Renzetti

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

L’art. 28 del d.l. n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto il beneficio del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività’ di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo corrisposto nei mesi di marzo, aprile, maggio. Per le imprese alberghiere i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno 2020.

Sono beneficiari del credito di imposta lavoratori autonomi, imprese, enti non commerciali a condizione di avere ricavi o compensi nel 2019 inferiori a 5 milioni di euro e – per gli esercenti attività’ economica – e di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta, dopo il pagamento dei canoni, è utilizzabile in compensazione nel modello F 24. Si può optare in luogo dell’utilizzo diretto per la cessione del credito al locatore o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non e’ cumulabile con quello dell’articolo 65 del d.l. 18/2020.

L’art. 29 d.l. n. 34/2020 prevede un incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020.

In caso di accordo di riduzione del canone, in seguito all’emergenza coronavirus la registrazione della riduzione del canone di locazione, ai sensi dall’articolo 62, commi 1 e 6, del Dl ‘Cura Italia’, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni e senza pagare le imposte di registro e bollo.

La comunicazione può essere fatta a mezzo pec all’ufficio dove era stata registrata la locazione allegando: la scansione dell’accordo di riduzione; il modello 69 compilato e sottoscritto; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso degli originali e l’impegno a depositarli terminato il periodo emergenziale; la copia del documento di identità del richiedente, che deve specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).

L’articolo 65, comma 1, del d.l. 18/ 2020, c.d. “Cura Italia” prevede un credito d’imposta per gli esercenti attività d’impresa, conduttori di immobili della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) .

Il credito è pari al 60 per cento del canone di locazione di marzo 2020.

La compensazione, dopo il pagamento del canone, deve essere effettuata in via telematica tramite F24.

Sono beneficiari i locatori titolari di attività di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali.

Avv. Giancarlo Renzetti

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