Abrogazione contributo integrativo minimo obbligatorio – Cassa Forense

DiGiancarlo Renzetti

Abrogazione contributo integrativo minimo obbligatorio – Cassa Forense

I Ministeri vigilanti (Giustizia, Lavoro, Finanze)il 20/04/2018 hanno approvato l’abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo (€ 710,00), deliberata dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense il 29 settembre 2017.

Il contributo integrativo sarà pertanto dovuto nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari prodotto.

Per moltissimi colleghi con un volume d’affari inferiore ad € 17.750,00 si tratterà di un vero e proprio risparmio. Oggi chi dichiara ad es. un fatturato di 10.000,00€ pagherà 400,00€ in luogo di 710,00€.

Tutti beneficeranno di un pagamento successivo all’incasso da parte dei clienti senza alcuna anticipazione.  Il contributo integrativo si pagherà solo  in sede di autoliquidazione (MOD. 5)

Il  contributo minimo soggettivo sarà corrisposto nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre.

Un  provvedimento a tutela dell’avvocatura più debole.

Si tratta di un’abrogazione temporanea (2018-2022) e non di una sospensione.

Non è stato possibile deliberare un’abrogazione definitiva perché parte dei delegati delle Regioni con maggior reddito professionale erano contrari alla misura.

Si tratta di un’importante modifica che rispetta gli impegni presi alle ultime elezioni dei delegati, di salvaguardare gli equilibri finanziari di Cassa avvicinandosi alle necessità dei colleghi.

Il provvedimento di abolizione dei minimi ad oggi interessa circa 43.200 avvocati, circa il 18% degli iscritti alla Cassa, che hanno un volume di affari non superiore ad € 17.750,00 ed allo stato pagano solo il contributo integrativo minimo e non quello in autoliquidazione.

Coloro che superano tale reddito avranno un beneficio dal differimento del pagamento dei contributi dovuti che verseranno al momento dell’autoliquidazione l’anno successivo.

Vediamo nel dettaglio

Status N° posizioni Normativa vigente Ipotesi di eliminazione del contributo minimo integrativo
Avvocati iscritti all’albo tra il 6° ed il 9° anno con fatturato inferiore € 8.875 61889 Pagano il contributo integrativo minimo ridotto alla metà Pagheranno il 4% su fatturato
Avvocati iscritti albo dal 10° anno con fatturato inferiore a € 17.750 43.200 Pagano il contributo integrativo minimo Pagheranno il 4% su fatturato

La sospensione del contributo integrativo per gli anni dal 2018 al 2022, non avrà  effetto  di rilievo sulla stabilità patrimoniale di Cassa Forense.

Gli attuali MAV che possono essere scaricati dal sito di Cassa Forense, sono già stati adeguati a questa modifica dei contributi.

Gli importi minimi che dovranno essere corrisposti quest’anno sono pertanto i seguenti:

– Contributo soggettivo minimo  € 2.815,00 in 4 MAV:

  1. € 706,00 entro il 28/02
  2. € 703,00 entro il 30/04
  3. € 703,00 entro il 30/06
  4. € 703,00 entro il 30/09, oltre a circa € 230,00 relativo al contributo di maternità

 

Tali importi sono ridotti alla metà per i giovani e gli aventi diritto, con riconoscimento di un anno pieno di contribuzione.

Ricordo a tutti la necessità per evitare sanzioni di provvedere in ogni caso al pagamento di tali MAV entro e non oltre il 30/09.

Rimangono invariati le altre modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione.

 

Gli importi corrisposti al di sopra del tetto pensionabile di € 98.050,00 pari al 3% è utilizzato ai fini della solidarietà.

 

L’importo per il welfare attivo è stato di circa 60 milioni.

Con tale importo oltre alla polizza sanitaria, all’assistenza indennitaria, alla banca dati ecc, è stato possibile mettere a disposizione dei colleghi oltre 30 milioni di euro in bandi.

A tali bandi hanno partecipato 16.116 colleghi e sono state accolte 9.609 domande.

 

Colgo l’occasione per ricordare che è ancora attivo sino ad ottobre, il bando per l’erogazione di prestiti agli iscritti under 35.

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