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DiGiancarlo Renzetti

Cura Italia” le novità in tema di udienze civili, mediazioni e rilascio procura

Con la sentenza 19596/20 del 18.9.20 Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art.5, Comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, i cui i giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Tale statuizione procede in senso diametralmente opposto rispetto alla sentenza 24629/15, della Terza Sezione Civile della Cassazione, che aveva affermato

“poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione”.

La sentenza di cui sopra, pur confermata recentemente dalla Cassazione con l’ordinanza 22003/ 2019, aveva suscitato ampio dissenso in parte della dottrina e varie sentenze di merito avevano deciso in senso difforme.

Le ragioni di tale mancata conferma della precedente sentenza sono da rinvenirsi in primis nel carattere testuale del dato normativo.

Ai sensi dell’art. 4 e 5 del d.lgs. 28/2010 l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione si deve porre a carico del creditore. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale.

Le Sezioni Unite sottolineano anche le diverse conseguenze di carattere sistematico, con rilievi di carattere costituzionale, ove l’onere venisse invece posto a carico della parte opponente.

Se l’onere è a carico di parte opponente, l’inerzia comporterà la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del d.i.. Se l’onere è carico della parte opposta l’improcedibilità, in caso di inerzia, comporterà la revoca del d.i. che potrà comunque essere riproposto. Per la Corte nel conflitto tra il principio di efficienza(e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve necessariamente prevalere.

Viene confermata la collocazione temporale della proposizione della domanda di mediazione. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza di mediazione va proposta solo successivamente alla decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.

Tale collocazione trova la sua ragion d’essere nelle funzioni acceleratorie di un procedimento monitorio con contraddittorio eventuale e differito. Le Sezioni Unite sottolineano che il legislatore ha escluso l’obbligo di negoziazione assistita, di cui al D.L. 132/2014, in relazione ai procedimenti di ingiunzione ma non sia intervenuto in tema di mediazione.