Fondo solidarietà prima casa e Fondo Centrale Garanzia

DiGiancarlo Renzetti

Fondo solidarietà prima casa e Fondo Centrale Garanzia

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato che anche i professionisti possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario previste dal Titolo III  del  D. L. 17.3. 2020, n. 18, per le microimprese e le PMI.

L’articolo 56 del D.L.  “Cura Italia” disciplina le misure di moratoria sui mutui e sulle linee di credito per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19.

Le linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza, per un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro vengono congelate fino al 30 settembre.

Le misure previste stabiliscono che sino al 30.9.20:

  1. a) non possono essere revocati, in tutto o in parte , gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29 .2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3;
  2. b) sono prorogati, alle medesime condizioni, i prestiti non rateali con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020;
  3. c) sospesi il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti  a  rimborso  rateale, senza  nuovi  o maggiori oneri. E’ possibile sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per poter accedere a tali misure si  dovrà autocertificare,  ai sensi dell’art.47  DPR  445/2000,  di  aver  subito  in  via  temporanea  carenze  di liquidita’ quale conseguenza diretta della  diffusione  dell’epidemia da COVID-19.

Le esposizioni debitorie di chi vuole accedere non debbono, alla data di  pubblicazione  del presente   decreto, essere   classificate   come   esposizioni    creditizie deteriorate.

 

L’Art. 54 del D. L. 17.3. 2020, n. 18 estende espressamente  ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti l’accesso al  Fondo solidarieta’ mutui  “prima  casa“,  cd.  Fondo  Gasparrini.

Per accedere si dovrà autocertificare, ai  sensi degli articoli 46 e  47  DPR  445/2000,  di  aver  registrato,  in  un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel  minor  lasso  di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data,  un calo  del  proprio  fatturato,  superiore  al   33%   del   fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in  conseguenza  della  chiusura  o  della restrizione della  propria  attivita’  operata  in  attuazione  delle disposizioni  adottate  dall’autorita’  competente  per   l’emergenza coronavirus;

Per l’accesso al  Fondo  non  e’  richiesta  la  presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il fondo,  su  richiesta  del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50% degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di sospensione.

Il concetto comunitario di impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,  che eserciti un’attività economica”, con equiparazione dei liberi professionisti alle P.M.I, porta a ritenere possibile l’accesso dei professionisti anche agli interventi garantiti  dal  Fondo centrale di garanzia PMI ex Art. 49 del D.L.  “Cura Italia”.

L’art 49 prevede, sino al 30.9, la concessione della garanzia a titolo gratuito, l’innalzamento degli importi garantiti, l’aumento della percentuale garantita sino all’80%  del finanziamento per  un    massimo  per singola  impresa  di  1.500.000   euro.   Sono previsti criteri di valutazione di rischio dell’impresa ai fini dell’ammissibilita’ al fondo, con esclusione certa di quelle con  esposizioni classificate come  “sofferenze”  o “inadempienze probabili” o  che rientrino  nella  nozione  di  “impresa  in  difficolta’”.

Espressamente ammessi   alla  garanzia  del  fondo,  con  copertura all’80% in garanzia  diretta  e  al  90%  in  riassicurazione,  nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore  a  3mila  euro  erogati  a  favore  di  persone  fisiche esercenti attivita’ di impresa, arti o  professioni  la cui attivita’ d’impresa e’ stata danneggiata dall’emergenza  COVID-19, come da  autocertificazione ex art. 47  del  DPR 445/2000. In favore di tali  soggetti  beneficiari  l’intervento  del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e’ concesso gratuitamente e senza valutazione.

Avv. Giancarlo Renzetti

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